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FIRMA ELETTRONICA AVANZATA: COSA E' E QUANDO UTILIZZARLA

 La Firma Elettronica Avanzata, detta anche FEA, definita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. q-bis del CAD - Decreto Legislativo 7 Marzo 2005, n. 82, ha lo stesso valore legale della firma digitale e della firma elettronica qualificata e pertanto le viene attribuito il medesimo valore legale della firma autografa scritta a mano o di proprio pugno su carta.

La FEA è utilizzabile per la sottoscrizione di qualsiasi lettera o scrittura privata e permette di realizzare in modalità informatica gli atti che per legge devono essere realizzati in forma scritta, salvo i casi in cui la stessa legge richieda l’utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata.

L'art. 21, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale dispone che «il documento informatico sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile e che l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria».

Quindi un documento informatico sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, formato nel rispetto delle regole tecniche, è valido fino a querela di falso e comporta l’inversione dell’onere della prova per il suo disconoscimento.

 

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